La legge italiana prevede l’obbligo di utilizzo di questi dispositivi come componenti fondamentali di un sistema di protezione anticaduta adeguato per i tetti e le coperture degli edifici, come descritto nell’art. 115 del Decreto legislativo 81/08, noto anche come Testo Unico per la Sicurezza nei Luoghi di lavoro.
In base alle diverse autonomie, varie regioni italiane come il Veneto, la Lombardia, la Toscana, la Liguria, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria, le Marche, l’Emilia Romagna e la Sicilia, nonché la Provincia Autonoma di Trento, hanno disciplinato vari ulteriori obblighi in merito alle linee vita. Tutte loro, ad esempio, distinguono due categorie di linee vita obbligatorie:
Temporanee (necessarie durante le fasi di costruzione e demolizione di fabbricati);
Permanenti (da utilizzarsi sui tetti di fabbricati di nuova costruzione per ogni successivo intervento di manutenzione).
Anche l’Unione Europa ha fissato alcune stringenti regole sulle linee vita. La normativa UNI EN 795, infatti, ne indica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati, sia per le temporanee che per le permanenti.